Multifunzionalità del BiPV

Da diversi anni, l’uso di tecnologie solari nell’edificio ha preso il nome di “Building Integrated”. In particolare BiPV (per il fotovoltaico) e BiST (per i collettori solari termici). Nel concept “BiPV”, il fotovoltaico non è soltanto inteso come dispositivo tecnico (al pari di uno splitter per il condizionamento o di un’antenna televisiva) con la sola funzione di produrre energia elettrica ma è considerato come un componente dell’involucro edilizio (elemento di rivestimento, vetrata, elemento architettonico) in grado di generare energia dal sole. Building Integrated Photovoltaics (BiPV) si riferisce a tutti i componenti della tecnologia fotovoltaica che entrano a far parte dell’edificio (ad es. nell’involucro) e dunque divengono un elemento basilare del suo sistema costruttivo in sostituzione dei materiali e sistemi edilizi tradizionali. Il BiPV è dunque una tecnologia multifunzionale che può essere adattata in maniera ottimale sia alle nuove costruzioni che agli edifici esistenti.

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Multifunzionalità e criterio di doppia funzione

I moduli fotovoltaici sono considerati integrati all’edificio nel caso in cui svolgono il ruolo di un componente edilizio adempiendo ad una funzione come definita, ad esempio, nel Regolamento Europeo dei Prodotti da Costruzione CPR 305/2011. Dunque la funzione edilizia del PV (che rappresenta la sua multifunzionalità) rappresenta un pre-requisito per garantire una integra funzionalità dell’edificio. Se il modulo PV fosse rimosso (ad es. come nel caso di moduli fissati strutturalmente il cui smontaggio includerebbe i componenti edilizi adiacenti), dovrebbe necessariamente essere sostituito da un adeguato componente edilizio in grado di soddisfare gli stessi requisiti tecnologici (ad es. tenuta all’acqua, resistenza meccanica, ecc.). Questo significa che un componente BiPV non può essere semplicemente installato su un involucro edilizio tradizionale (ad es. copertura o facciata) come una superficie aggiunta che soddisfa soltanto alcuni requisiti secondari (legati al ruolo passivo dei moduli). In altre parole lo strato PV non può essere autonomamente rimosso dall’involucro edilizio senza compromettere alcun requisito tecnologico/funzionale primario della stratigrafia adiacente o dell’intero involucro (che è, per definizione, incompleto senza il componente BiPV).  Un modulo/sistema BiPV puo’ essere utilizzato ad esempio come:

-              Elemento di copertura (ad es. manto discontinuo o lucernario);
-              Elemento di facciata opaca (sistema di rivestimento);
-              Elemento di facciata trasparente (finetsra o facciata);
-              Protezione anticaduta (ad es. balaustre, parapetti, ecc.);
-              Sistemi di ombreggiamento (sia per il controllo della luce naturale che per il controllo  solare)

Inoltre un sistema BiPV,  in maniera analoga ad un normale materiale da costruzione, deve essere generalmente progettato e realizzato in maniera tale da non presentare rischi inaccettabili di incidenti o danneggiamenti durante la messa in opera e il suo funzionamento per le persone coinvolte durante l’intero ciclo di vita dell’edificio, sia nella sua interezza che nelle diverse parti che lo compongono. Dunque un sistema BiPV, in base al contesto specifico, deve soddisfare i requisiti basilari tipici dei componenti edilizi come la resistenza meccanica e la stabilità, la sicurezza in caso di incendio, l’igiene e la salute delle persone, la sicurezza e l’accessibilità in uso, la protezione acustica e il risparmio energetico oltre ad un uso razionale delle risorse naturali. Allo stesso modo, le proprietà elettrotecniche del PV come la potenza, il rendimento, la produttività, la schermatura elettromagnetica, ecc., non sono sufficienti da sole a definire gli elementi PV come integrabili nell’edificio.


Fig1 ITA      fig par 2.2

Vedi database di prodotti BiPV

Criteri di integrazione secondo Oen 2014, Appendice 1.2, N.2.3

Come definito dall’Ordinanza sull’Energia EnEV N.2.3, sono definiti impianti integrati quelli che risultano adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie o protezione termica o alla protezione contro il rischio di caduta. La direttiva per la definizione dei criteri  per Impianti Fotovoltaici Integrati è stata pubblicata il 04.03.2013 dall'Ufficio Federale dell'Energia.